A partire dal 2026 importanti novità a tutela dei soggetti fragili, in base alla legge numero 106 del 2025 all’articolo 2: 10 ore di permessi extra e congedo di 24 mesi.
La norma prevede dieci ore extra di permessi retribuite aggiunte all’anno, che si aggiungono ai tre giorni mensili previsti dalla legge 104.
Possono accedere a questi 10 giorni di permessi extra i lavoratori affetti da patologie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, da patologie invalidanti o croniche, e con un’invalidità non inferiore al 74%.
Le ore extra possono essere utilizzate per esami clinici, analisi di laboratorio, cure mediche frequenti e visite specialistiche. Le dieci ore di permesso in più non sono per i caregiver, per loro restano invariate le agevolazioni esistenti. A eccezioni anche ai genitori dei figli minori che si trovano nelle situazioni cliniche sopra menzionate.
La legge 106/2025 ha introdotto un congedo straordinario di ventiquattro mesi, destinato ai lavoratori invalidi con una percentuale non inferiore al 74% e affetti da malattie invalidanti od oncologiche. Questo congedo permette di conservare il posto di lavoro, ma a differenza del congedo straordinario legge 151 destinato ai caregiver, non è retribuito.
Nel periodo di fruizione del congedo legge 106/2025 i lavoratori non riceveranno nessuna retribuzione, né anzianità e né contributi figurativi. Pertanto non è utile ne per la misura che per il calcolo.
I lavoratori che vogliono recuperare il periodo di congedo a livello contributivo lo possono fare versando i contributi volontari. Inoltre, l’accesso al congedo è consentito solo quando il lavoratore ha esaurito tutti gli strumenti di assenza previsti dal contratto di categoria. Possono accedere al congedo non retribuito, anche i lavoratori autonomi con rapporti continuativi. Potranno beneficiare di una sospensione di 300 giorni all’anno, anche in questo caso non è prevista un’indennità economica.
Pertanto, alla domanda: “Sono disabile posso chiedere il congedo di 2 anni all’INPS?”, la risposta è positiva, il lavoratore conserva il posto di lavoro, ma il congedo non è retribuito e non è coperto da contribuzione figurativa.
Ad esempio possono chiedere il congedo di due anni non retribuito: un dipendente con un’invalidità all’80%, oppure, un genitore che accudisce un figlio minorenne disabile. Si tratta di una misura che tutela i soggetti più fragili, che hanno bisogno di cure e di tempo per curarsi, senza dover perdere il posto di lavoro. Questa nuova misura permette ai lavoratori di non superare il periodo di comporto ed evitare il licenziamento. Ma è una tutela solo in parte in quanto non protegge dal disagio economico, in quanto non retribuita.
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